di esperti 1. Il Consiglio puo' nominare una commissione di esperti scelti nel settore dell'industria e del commercio della gomma dei membri esportatori ed importatori. 2. Se questa commissione di esperti viene nominata, essa si mette a disposizione del Consiglio e dei comitati per esprimere pareri e fornire assistenza, in particolare sul funzionamento della scorta stabilizzatrice e sulle altre disposizioni di cui all'articolo 43. 3. Il Consiglio stabilisce la composizione, le funzioni ed il regolamento amministrativo della commissione.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art19 · fonte su Normattiva