di esperti 1. Il Consiglio puo' nominare una commissione di esperti scelti nel settore dell'industria e del commercio della gomma dei membri esportatori ed importatori. 2. Se questa commissione di esperti viene nominata, essa si mette a disposizione del Consiglio e dei comitati per esprimere pareri e fornire assistenza, in particolare sul funzionamento della scorta stabilizzatrice e sulle altre disposizioni di cui all'articolo 43. 3. Il Consiglio stabilisce la composizione, le funzioni ed il regolamento amministrativo della commissione.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
