[1]Articolo III-390
[2]I membri del Comitato economico e sociale sono nominati per cinque anni. Il loro mandato e' rinnovabile. Il Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso puo' chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della societa' civile interessati dall'attivita' dell'Unione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
