1. Un membro puo' recedere dal presente accordo in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'Accordo stesso, informandone il depositario. Simultaneamente il membro comunica la propria decisione al Consiglio. 2. Un anno dopo che il depositario abbia ricevuto la sua notifica, il membro cessa di essere parte contraente del presente Accordo.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art64 · fonte su Normattiva