dei conti dei membri in caso di recesso o di esclusione, o dei membri che non sono in grado di accettare un emendamento 1. In conformita' del presente articolo, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte contraente del presente Accordo a causa dei seguenti motivi: (a) non accettazione di un emendamento al presente Accordo in conformita' dell'articolo 63; (b) recesso del presente Accordo in virtu' dell'articolo 64, oppure (c) esclusione dal presente Accordo in conformita' dell'articolo 65. 2. Il Consiglio trattiene le somme pagate al bilancio amministrativo da un membro che cessa di essere parte contraente del presente Accordo. 3. Il Consiglio in conformita' dell'articolo 40, rimborsa la sua quota del bilancio della scorta stabilizzatrice ad un membro che cessa di essere parte contraente a causa della mancata accettazione di un emendamento del presente Accordo, oppure a causa di recesso o di esclusione, al netto della sua quota di eventuali eccedenze. (a) Il rimborso ad un membro che cessa di essere parte contraente perche' non puo' accettare un emendamento al presente Accordo e' effettuato un anno dopo l'entrata in vigore dell'emendamento in questione. (b) Il rimborso ad un membro che recede dall'Accordo e' effettuato entro sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il membro cessa di essere parte contraente, a meno che, in seguito a tale recesso, il Consiglio decida di porre fine al presente Accordo prima del rimborso, a norma del paragrafo 5 dell'articolo 67, ed in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 e al paragrafo 6 dell'articolo 67. (c) Il rimborso ad un membro che viene escluso e' effettuato entro sessanta giorni dopo che il membro cessa di essere parte contraente dei presente Accordo. 4. Qualora il bilancio della scorta stabilizzatrice non consenta di effettuare il pagamento in contanti dovuto a norma delle lettere (a), (b), o (c) del paragrafo 3 del presente articolo, senza pregiudicare la solvibilita' del bilancio della scorta stabilizzatrice o procedere ad una richiesta di contributi supplementari da parte dei membri per coprire detti rimborsi, il rimborso e' rinviato fino al momento in cui il quantitativo necessario di gomma naturale della scorta stabilizzatrice puo' essere venduto ad un prezzo pari o superiore al prezzo d'intervento massimo. Qualora, prima della fine del periodo di un anno stabilito all'articolo 64, il Consiglio informi il membro che recede che il rimborso deve essere differito in conformita' del presente paragrafo, il periodo di un anno tra la notifica dell'intento di recedere ed il recesso effettivo, puo' essere prorogato su richiesta del membro interessato, fino al momento in cui il Consiglio informa detto membro che il rimborso della sua quota puo' essere effettuato entro sessanta giorni. 5. Un membro che ha ricevuto un adeguato rimborso a norma del presente articolo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo della liquidazione dell'Organizzazione. Ad esso non potra' peraltro venire imputato, dopo il pagamento del rimborso, alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
