[1]1. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali di ratifica all'uopo previste. 2. Il presente Protocollo potra' essere denunciato per le vie diplomatiche in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. Richieste di rimborso relative a contratti assegnati secondo i termini del presente Protocollo prima della sopracitata denuncia saranno comunque prese in esame ed onorate entro il 31 dicembre 2005, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, primo paragrafo. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Roma, il 20/XII/2002 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

[2]Per il Governo Per il Governo di Malta della Repubblica Italiana

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 31 dicembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-12-11;359~protocollo-art5 · fonte su Normattiva