Le somme assegnate ai progetti di cui all'articolo 1, che non vengano effettivamente erogate nell'anno corrispondente, possono essere utilizzate negli anni seguenti per gli stessi progetti, a condizione che le relative variazioni dei tempi di pagamento siano concordate, con le modalita' di cui all'articolo 2, terzo paragrafo, entro il 31 dicembre del rispettivo anno di riferimento, ed in ogni caso entro il 31 dicembre del 2005.

Testo vigente dal 31 dicembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-12-11;359~protocollo-art4 · fonte su Normattiva