[1]Assicurazioni contro le malattie e la tubercolosi
[2]1. I membri del personale del Centro sono assicurati, per quanto attiene i rischi di malattia, tubercolosi e per l'evento maternita', presso la Cassa di assicurazione per la tutela della salute del personale dell'Ufficio internazionale del lavoro e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, con sede in Ginevra, e beneficiano delle norme previste nello statuto del personale del Centro. 2. In deroga a quanto stabilito nel precedente paragrafo 1, i membri del personale del Centro possono optare, per quanto attiene l'assistenza sanitaria, fra la iscrizione alla Cassa suddetta e l'assicurazione obbligatoria vigente in Italia per i lavoratori subordinati del settore commercio. L'opzione deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha validita' per l'intero anno solare successivo. 3. La facolta' di opzione prevista al precedente paragrafo 2 deve essere esercitata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo per quanto concerne il personale gia' in servizio presso il Centro e all'atto dell'assunzione per quanto concerne coloro che saranno assunti successivamente alla predetta data.
Testo vigente dal 13 febbraio 1982
