[1]Assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti
[2]1. I membri del personale del Centro sono assicurati per quanto attiene i rischi di invalidita', vecchiaia e morte presso la Cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite. 2. I contributi versati nell'assicurazione italiana per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti che non abbiano gia' dato luogo alla concessione di una prestazione sono rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Tale rimborso sara' effettuato al Centro per conto degli interessati, secondo modalita' che saranno stabilite direttamente fra l'INPS ed il direttore del Centro. 3. In deroga a quanto stabilito nel precedente paragrafo 1, i membri del personale del Centro che alla data di entrata in vigore del presente accordo siano iscritti nell'assicurazione italiana per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti possano continuare, a domanda, ad essere iscritti presso tale assicurazione. 4. Il personale assunto presso il Centro successivamente all'entrata in vigore del presente accordo ha la facolta' di optare fra l'applicazione della legislazione italiana per quanto attiene l'assicurazione per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti e quella stabilita nella stessa materia dalla Cassa comune delle pensioni del personale delle Nazioni Unite. 5. La facolta' di opzione prevista ai precedenti paragrafi 3 e 4 deve essere esercitata entro 3 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente accordo per il personale gia' occupato presso il Centro, e dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso il Centro per coloro che saranno assunti successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.
Testo vigente dal 13 febbraio 1982
