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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 agosto 1930 n. 1162, contenente agevolazioni fiscali per le cambiali emesse a copertura di esportazioni con accettazioni bancarie autorizzate, con l'aggiunta dei seguenti articoli:

[8]Art. 4-bis. - Le banche autorizzate ai sensi dell'art. possono subordinare l'accettazione al rilascio di tratte su l'acquirente della merce esportata, emesse o girate a favore delle banche stesse.

[9]Anche a queste tratte sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, compresa la riduzione della tassa cui all'art. 1, a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione della tassa, le tratte suddette dovranno essere esibite agli uffici del registro insieme alle cambiali di cui all'art. 1.

[10]Art. 4-ter. - Nel contesto delle tratte di cui all'articolo precedente puo' essere apposta la clausola di cessione del credito dell'esportatore verso l'acquirente della merce indicandone gli estremi.

[11]La cessione acquista piena efficacia anche di fronte ai terzi con la notificazione fattane al trattario.

[12]La notificazione puo' essere fatta anche a mezzo di lettera raccomandata e deve contenere la trascrizione esatta della cambiale e di ogni indicazione che in essa si trova.

[13]Il trattario, dopo la notificazione della cessione, non puo' validamente liberarsi che pagando al possessore della cambiale verso ritiro della stessa.

[14]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[15]Data a San Rossore, addi' 9 aprile 1931 - Anno IX

[16]VITTORIO EMANUELE

[17]Mussolini - Rocco - Mosconi.

[18]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 28 aprile 1931 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-04-09;361~art1 · fonte del testo