[1]Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione e applicazione del presente Accordo sara', per quanto possibile, composta amichevolmente per le vie diplomatiche. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Quito, l'otto del mese di febbraio dell'anno millenovecentonovantanove, in due originali ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'ECUADOR Senatore Patrizia Toia Jose' Ayala Lasso SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTRO DE RELACIONES AGLI AFFARI ESTERI EXTERIORES

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 5 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-11;362~accordo-art18 · fonte su Normattiva