[1]presente Accordo avra' una durata illimitata. Ognuna delle due Parti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per iscritto per le vie diplomatiche. La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validita' del presente Accordo, salvo che le Parti decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Beirut il 22 novembre 2000, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, araba e francese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarra' il testo francese.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA LIBANESE

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 10 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;287~accordo-art23 · fonte su Normattiva