al diritto comunitario

  • 1)Per conseguire gli obiettivi definiti dal presento Accordo, le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie affinche' nelle loro relazioni siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunita' europea ai quali viene fatto riferimento,
  • 2)Nella misura in cui l'applicazione del presente Accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terra' conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunita' europee precedente alla data della sua firma. La giurisprudenza della Corte successiva alla firma del presente Accordo verra' comunicata alla Svizzera. Per garantire il corretto funzionamento dell'Accordo, il Comitato misto determina, su richiesta di una delle parti contraenti, le implicazioni di tale giurisprudenza.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~accordo-art16 · fonte su Normattiva