del diritto

  • 1)Non appena una parte contraente avvia il processo d'adozione di un progetto di modifica della propria normativa interna, o non appena sopravvenga un cambiamento nella giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno in un settore disciplinato dal presente Accordo, la parte contraente in questione ne informa l'altra attraverso il Comitato misto.
  • 2)Il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di una siffatta modifica per il corretto finanziamento dell'Accordo.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~accordo-art17 · fonte su Normattiva