[1]Interpretazione e attuazione

[2]1. Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. 2. Ciascuna parte contraente e' responsabile sul proprio territorio per la corretta attuazione del presente accordo e, in particolare, delle norme e requisiti regolamentari in materia di trasporto aereo elencati nell'allegato IV, come indicato nell'allegato VI. 3. Ciascuna parte contraente fornisce all'altra parte contraente tutte le informazioni e le presta tutta l'assistenza necessaria - nel rispetto della legislazione applicabile della rispettiva parte contraente - in caso di indagini su eventuali infrazioni condotte dall'altra parte contraente nell'ambito delle proprie competenze come previsto dal presente accordo. 4. Quando le parti contraenti intervengono in virtu' dei poteri loro conferiti dal presente accordo in questioni in cui l'altra parte contraente abbia interesse e che riguardano le autorita' o imprese dell'altra parte contraente, le competenti autorita' dell'altra parte contraente devono essere pienamente informate e avere la possibilita' di presentare osservazioni prima che sia assunta una decisione definitiva.

Testo vigente dal 20 ottobre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151~art21 · fonte su Normattiva