Art. 25 (Allegato Intesa tra Repubblica italiana e Sacra Arcidioecesi ortodossa) — Ulteriori intese
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa. 2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse l'opportunita' di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione. 3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Arcidiocesi con lo Stato, saranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Testo vigente dal 7 agosto 2012
