delle controversie
- 1)Le parti contraenti possono rivolgersi al Comitato misto per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo.
- 2)Il Comitato misto puo' comporre la controversia. Ad esso vengono fornite tutte le informazioni utili per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto esamina tutte le possibilita' che consentono di garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.
Testo vigente dal 11 dicembre 2000
