1. La Comunita', deliberando con gli Stati membri CE, o un partner ECAA, puo' sottoporre al Comitato misto qualsiasi controversia inerente l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo, tranne nei casi in cui il presente accordo prevede procedure specifiche. 2. Quando una controversia viene sottoposta al Comitato misto ai sensi del paragrafo 1, le parti coinvolte nella controversia si consultano immediatamente. Se la Comunita' europea non rientra fra le parti coinvolte nella controversia, una delle parti in lite puo' invitare un rappresentante della Comunita' alle consultazioni. Le parti coinvolte nella controversia possono preparare una proposta di soluzione che viene immediatamente sottoposta all'attenzione del Comitato misto. Le decisioni del Comitato misto nell'ambito della presente procedura rispettano la giurisprudenza della Corte di giustizia. 3. Se il Comitato misto non giunge ad una decisione che risolva la controversia entro quattro mesi dalla data in cui la questione gli e' stata sottoposta, le parti in lite possono adire la Corte di giustizia, la cui decisione e' definitiva e vincolante. Le modalita' per adire la Corte di giustizia sono stabilite nell'allegato IV. 4. Se il Comitato misto non decide entro quattro mesi dalla data in cui la questione gli e' stata deferita, le Parti contraenti possono adottare le necessarie misure di salvaguardia a norma degli articoli 21 e 22 per un periodo non superiore a sei mesi. Al termine di tale periodo ciascuna Parte contraente puo' denunciare il presente accordo con effetto immediato. Le Parti contraenti non adottano misure di salvaguardia su questioni deferite alla Corte di giustizia ai sensi del presente accordo, fatti salvi i casi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, o in conformita' dei meccanismi previsti dagli atti specifici di cui all'allegato I.

Testo vigente dal 22 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91~art20 · fonte su Normattiva