[1]Comitato misto

[2]1. Nell'ambito del presente accordo, le Parti istituiscono un comitato misto composto di rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e della Repubblica di Corea, dall'altra. 2. In sede di comitato misto si tengono consultazioni volte ad agevolare l'attuazione del presente accordo e conseguirne gli obiettivi generali e a mantenere la coerenza generale delle relazioni e assicurare il corretto funzionamento di qualsiasi altro accordo tra le Parti. 3. Il comitato misto ha i seguenti compiti:

  • a)assicurare il corretto funzionamento del presente accordo;
  • b)seguire lo sviluppo delle relazioni complessive tra le Parti;
  • c)chiedere, se del caso, informazioni ai comitati o altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi rientranti nel quadro istituzionale comune ed esaminare le relazioni da essi presentate;
  • d)scambiare opinioni e formulare proposte sulle questioni d'interesse comune, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle;
  • e)stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo;
  • f)individuare metodi adeguati per prevenire eventuali problemi nei settori oggetto del presente accordo;
  • g)comporre per consenso, a norma dell'art. 45, paragrafo 3, eventuali controversie sorte nell'applicazione o interpretazione del presente accordo;
  • h)esaminare tutte le informazioni presentate da una Parte concernenti il mancato adempimento degli obblighi e tenere consultazioni con l'altra Parte per trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti a norma dell'art. 45, paragrafo 3. 4. Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Seul. A richiesta di una delle Parti vengono indette riunioni straordinarie. Il comitato misto e' presieduto a turno da ciascuna delle Parti e si riunisce, di norma, a livello di alti funzionari.

Testo vigente dal 11 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;240~art44 · fonte su Normattiva