[1]certificati e altri titoli

[2]Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunita' europea e della Svizzera l'accesso alle attivita' dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonche' la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attivita' dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonche' di prestazione di servizi.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~accordo-art9 · fonte su Normattiva