[1]Articolo III-141
[2]1. La legge quadro europea facilita l'accesso alle attivita' autonome e l'esercizio di queste. E' intesa:
- a)al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli,
- b)al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attivita' autonome e all'esercizio di queste. 2. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni e' subordinata al coordinamento delle condizioni d'esercizio di tali professioni nei vari Stati membri.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
