[1]Articolo III-141

[2]1. La legge quadro europea facilita l'accesso alle attivita' autonome e l'esercizio di queste. E' intesa:

  • a)al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli,
  • b)al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attivita' autonome e all'esercizio di queste. 2. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni e' subordinata al coordinamento delle condizioni d'esercizio di tali professioni nei vari Stati membri.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art141 · fonte su Normattiva