[1]dei sistemi di sicurezza sociale
[2]Conformemente all'allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:
- a)la parita' di trattamento;
- b)la determinazione della normativa applicabile;
- c)il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonche' per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;
- d)il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;
- e)la mutua assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorita' e le istituzioni.
Testo vigente dal 11 dicembre 2000
