[1]dei sistemi di sicurezza sociale

[2]Conformemente all'allegato II, le parti contraenti disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per garantire in particolare:

  • a)la parita' di trattamento;
  • b)la determinazione della normativa applicabile;
  • c)il calcolo totale, per la concessione e il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonche' per il calcolo di queste, di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali;
  • d)il pagamento delle prestazioni alle persone che risiedono sul territorio delle parti contraenti;
  • e)la mutua assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorita' e le istituzioni.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~accordo-art8 · fonte su Normattiva