[1]Traduzione non ufficiale

[2]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH PER LA COOPERAZIONE SCIENTTFICA E TECNOLOGICA

[3]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh di seguito denominati le "Parti contraenti" DESIDEROSI di rafforzare le relazioni amichevoli fra i due paesi e di promuovere lo sviluppo della cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia, RICONOSCENDO l'importanza della scienza e della tecnologia nelle economie nazionali di entrambi i paesi, Hanno convenuto quanto segue

[4]ARTICOLO I Le Parti contraenti promuoveranno, in conformita' con le loro rispettive leggi e regolamenti, la cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia fra i due paesi su di una base di uguaglianza e di reciproco profitto. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero della Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare del Bangladesh saranno responsabili dell'attuazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 7 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-11;364~accordo-arti · fonte su Normattiva