ARTICOLO II La cooperazione in base al presente Accordo puo' includere quanto segue:

  • 1)Scambio di scienziati, di ricercatori, di personale tecnico e di esperti;
  • 2)Scambio di documentazione e d'informazioni di tipo scientifico e tecnologico;
  • 3)Organizzazione congiunta di seminari scientifici e tecnologici, di convegni, di conferenze e di altre riunioni;
  • 4)Messa in opera di una ricerca in comune e di sperimentazioni in materie scientifiche e tecnologiche d'interesse reciproco, nonche' scambio dei risultati;
  • 5)Borse di studio post-universitarie per corsi di formazione e di specializzazione negli istituti scientifici dei due paesi;
  • 6)Trasferimento di tecnologia fra le Parti contraenti in conformita' con i rispettivi livelli di sviluppo;
  • 7)Qualsiasi altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica come concordata fra le Parti contraenti.

Testo vigente dal 7 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-11;364~accordo-artii · fonte su Normattiva