ARTICOLO V SERVIZI PUBBLICI DELL'UFFICIO Sezione 5 Per mettere in grado l'Ufficio di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adottera' ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare all'Ufficio la fornitura dei servizi pubblici necessari. In particolare, ove si verifichi l'interruzione di detti servizi, l'Ufficio ricevera' lo stesso trattamento delle maggiori amministrazioni statali.

Testo vigente dal 23 ottobre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-10-13;365~accordo-artv · fonte su Normattiva