[1]ARTICOLO V Servizi pubblici della sede centrale
[2]Sezione 5 Per mettere in grado l'Organizzazione di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adottera' ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari. In particolare, ove si verifichi l'interruzione di detti servizi, l'Organizzazione ricevera' lo stesso trattamento delle maggiori amministrazioni statali.
Testo vigente dal 24 luglio 2019
