ARTICOLO V Servizi pubblici della sede Sezione 7 (a) Le competenti Autorita' Italiane si varranno, su richiesta del Direttore Esecutivo, delle facolta' in loro potere per assicurare, per quanto possibile, alla sede la fornitura dei servizi pubblici necessari, ivi compresi l'energia elettrica, l'acqua, le fognature, il gas, le poste, i telefoni, i telegrafi, i trasporti locali, lo scolo delle acque, la raccolta dei rifiuti ed i servizi antincendio. Tali servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle amministrazioni statali italiane. In caso di interruzione o minaccia di interruzione dei predetti servizi, le competenti Autorita' Italiane prenderanno in considerazione le necessita' del PAM alla stessa stregua di quelle delle maggiori amministrazioni statali e di consequenza adotteranno le misure atte ad evitare che sia recato pregiudizio al funzionamento del PAM. (b) Il Direttore Esecutivo prendera', su richiesta, le opportune misure affinche' rappresentanti, debitamente autorizzati, dei servizi pubblici competenti possano ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e spostare i servizi di utilita' pubblica, le canalizzazioni, gli scoli e le fognature all'interno della sede, in modo da non disturbare eccessivamente lo svolgimento delle funzioni del PAM. (c) Qualora il gas, l'elettricita' e l'acqua siano forniti dalle competenti Autorita' Italiane o da enti sotto il controllo di queste, il PAM usufruira' di tariffe speciali non superiori a quelle generalmente concesse alle amministrazioni statali italiane.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114~accordo-artv · fonte su Normattiva