[1]Accordo sui servizi aerei tra l'Italia e la Somalia
[2]Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO SOMALO, animati dal comune desiderio di rafforzare le relazioni tra i due Paesi mediante l'istituzione di servizi aerei tra i rispettivi territori, hanno convenuto quanto segue:
[3]Articolo 1
[4]Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:
- a)il termine "la Convenzione" significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprendente tutti gli annessi adottati in base all'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli annessi o della Convenzione, in base agli articoli 90 e 94 ad essa relativi;
- b)il termine "Autorita' Aeronautiche" significa, nel caso dell'Italia, il Ministero della Difesa Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo, e nel caso della Somalia, il Ministero dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni ed in entrambi i casi ogni persona od ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette Autorita';
- c)il termine "impresa designata" significa l'impresa che una Parte contraente avra' designato, mediante notificazione scritta, all'altra Parte contraente, in conformita' all'articolo 3 del presente Accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notificazione;
- d)i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "scalo per scopi non di traffico", hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.
Testo vigente dal 13 giugno 1962
