Per esercitare le funzioni consolari ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' nominare Consoli Generali, Consoli e Vice Consoli di carriera, nonche' Consoli Generali, Consoli e Vice Consoli onorari, Agenti consolari, funzionari ed Impiegati consolari, nel numero che riterra' necessario per ciascun ufficio consolare. Le persone cosi' nominate godranno di tutte le prerogative riconosciute dal diritto e dagli usi internazionali.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art3 · fonte su Normattiva