Per la realizzazione del programma menzionato al precedente articolo, il Governo italiano consente:

  • a)a prestare alla Somalia l'assistenza tecnica necessaria ai fini del suo sviluppo economico;
  • b)a favorire l'investimento in Somalia di capitali italiani;
  • c)a facilitare forniture speciali con pagamento dilazionato da parte di ditte italiane ad enti ed imprese operanti in Somalia. Il programma di cui sopra sara' sviluppato in particolare nei settori dell'industria, del commercio, della agricoltura, della pesca, delle opere pubbliche, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle assicurazioni, del turismo e della cinematografia.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~accordo-art14 · fonte su Normattiva