Il Governo italiano, tenuto conto delle possibilita' dell'economia nazionale, e' disposto a concedere alle ditte italiane, che ne faranno richiesta, le autorizzazioni per forniture speciali con pagamento dilazionato al Governo somalo, agli enti pubblici ed a quelli preposti allo sviluppo economico e sociale del Paese nonche' alle imprese operanti in Somalia, e cio' in conformita' delle leggi e dei regolamenti in vigore nei due Paesi. Le Autorita' italiane, animate da uno spirito di amichevole cooperazione, esamineranno i problemi relativi alle suddette forniture, specialmente al fine di concedere il termine di pagamento piu' favorevole possibile in relazione alla natura e all'ampiezza dei progetti da realizzare. I crediti derivanti da forniture speciali i cui contratti sono stati stipulati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo potranno beneficiare delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni della legislazione italiana fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di 20 milioni di dollari U.S.A. di forniture. Tre mesi prima della suddetta scadenza, i due Governi potranno, su richiesta di uno di essi, iniziare trattative per esaminare la possibilita' di fissare un nuovo ammontare. Da parte sua il Governo somalo prestera' le garanzie necessarie per il trasferimento, a ciascuna scadenza, degli importi dovuti ai creditori italiani.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~accordo-art19 · fonte su Normattiva