L'assistenza tecnica di cui all'articolo 14, lettera a), potra' realizzarsi mediante l'invio di esperti e tecnici; l'invio di missioni di studio; la cessione di diritti di brevetto e la concessione di licenze di uso di brevetti secondo modalita' da convenirsi; l'invio di documentazione tecnica; la collaborazione in organismi economici, tecnici, e scientifici; la concessione di borse di studio a tecnici somali secondo le condizioni stabilite nel sopra citato Trattato. Detta elencazione non esclude ogni altra forma di assistenza tecnica che potra' ritenersi utile.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~accordo-art15 · fonte su Normattiva