Il Governo italiano favorira' l'investimento di capitali italiani in Somalia, come previsto dall'articolo 14, lettera b); il Governo somalo s'impegna, da parte sua, ad assicurare ai detti capitali le necessarie garanzie, riservando ad essi lo stesso trattamento usato ai capitali somali o il migliore trattamento usato ad un terzo Paese qualsiasi, ove piu' favorevole.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~accordo-art16 · fonte su Normattiva