L'Istituto di emissione della Somalia, agendo per conto del Governo somalo, dara' la sua garanzia, in buona e debita forma, per il pagamento ed il trasferimento alle scadenze previste nei singoli contratti degli ammontari stabiliti in favore delle imprese fornitrici italiane, in conformita' del regime dei pagamenti in vigore fra i due Paesi o, in mancanza, in valute convertibili. I contratti entreranno in vigore dopo la concessione di detta garanzia da parte dell'Istituto di emissione della Somalia. I pagamenti relativi ai suddetti contratti verranno effettuati direttamente dalle imprese operanti in Somalia alle imprese fornitrici italiane.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~accordo-art21 · fonte su Normattiva