Le facilitazioni previste dall'articolo 19 del presente Accordo potranno essere concesse qualora gli enti e le imprese operanti in Somalia abbiano ottenuto dall'Istituto di emissione della Somalia, in relazione all'inizio di trattative con fornitori italiani, un benestare preventivo per la concessione della garanzia di pagamento nell'eventualita' della conclusione del contratto.
Testo vigente dal 13 giugno 1962
