Quando un cittadino di una delle Alte Parti contraenti muore nel territorio dell'altra in una localita' dove non esiste un Ufficio consolare del suo Stato, l'Autorita' locale prende tutte le misure conservativa per la salvaguardia della successione e ne avvisa immediatamente il Console nella circoscrizione del quale si e' verificato il decesso. Il Console puo' presentarsi personalmente o inviare un suo incaricato sul posto per assumere l'amministrazione e la liquidazione della successione conformemente agli articoli precedenti. Se il Console o un suo incaricato non si presenta, l'Autorita' locale procede all'amministrazione ed alla liquidazione della successione e gli rende conto del risultato di queste operazioni. L'Autorita' predetta gli rimette inoltre le quote dell'attivo della successione spettanti ai cittadini dello Stato inviante, che siano assenti dallo Stato di residenza.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art27 · fonte su Normattiva