[1]in materia di successione

[2]1. Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio muoia nel territorio dello Stato di residenza, le autorita' competenti di questo Stato ne avvertono senza ritardo l'ufficio consolare e gli comunicano tutte le notizie di cui dispongono circa gli eredi, i legatari, la loro residenza e domicilio, i beni ereditari e l'esistenza di un testamento. Le stesse autorita' informano l'ufficio consolare dello Stato di invio anche nel caso in cui abbiano appreso che il defunto ha lasciato una successione nel territorio di uno Stato terzo. 2. Le autorita' competenti dello Stato di residenza avvertono senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio quando l'erede, o il legatario, chiamati ad una successione aperta nel territorio dello Stato di residenza, siano cittadini dello Stato di invio. L'ufficio consolare, da parte sua, informa le autorita' locali di tutti i dati in suo possesso concernenti l'eredita'. 3. Le autorita' competenti dello Stato di residenza informano senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato di invio delle misure adottate per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni ereditari rimasti nel territorio dello Stato di residenza a seguito del decesso di un cittadino dello Stato di invio. Il funzionario consolare puo', direttamente o attraverso un suo rappresentante, prestare il suo concorso nella messa in esecuzione delle suddette misure. 4. Se, dopo il compimento delle procedure di successione nello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il ricavato della vendita dei beni mobili o immobili spettano a un erede o legatario che ha il suo domicilio nel territorio dello Stato di invio, che non ha partecipato alle procedure della successione e non ha designato il suo rappresentante, i detti beni o il ricavato della loro vendita saranno consegnati all'ufficio consolare dello Stato di invio per essere messi a disposizione dell'erede o legatario, a condizione:

  • a)che gli organi competenti abbiano autorizzato la consegna dei beni ereditari o del ricavato della loro vendita;
  • b)che i debiti ereditari, dichiarati nel termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti;
  • c)che i tributi relativi alla successione siano stati pagati o garantiti. 5. Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio si trovi temporaneamente nel territorio dello Stato di residenza e muoia nel detto territorio, il danaro e gli effetti che il defunto aveva con se' saranno consegnati senza alcuna formalita' all'ufficio consolare dello Stato di invio ad eccezione di quegli effetti che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di divieto di esportazione al momento del decesso. I regolamenti concernenti l'esportazione degli effetti e la rimessa delle somme di danaro devono essere osservati anche in questo caso. 6. Le disposizioni dell'articolo 12 della presente convenzione sono applicabili in materia di successione.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art17 · fonte su Normattiva