I funzionari consolari titolari di un Consolato Generale, di un Consolato o di un Vice Consolato sono ammessi e riconosciuti dal Governo dello Stato di residenza su presentazione delle Lettere Patenti nelle quali e' indicata la sede e ha circoscrizione degli uffici alla cui direzione sono nominati. L'exequatur e' concesso senza spese e senza indugi ma puo' essere rifiutato e revocato per gravi motivi. Gli altri funzionari consolari sono autorizzati all'esercito delle loro funzioni su notifica della loro nomina. Tale autorizzazione non puo' essere rifiutata o revocata che per gravi motivi.
Testo vigente dal 13 giugno 1962
