I funzionari consolari titolari di un Consolato Generale, di un Consolato o di un Vice Consolato sono ammessi e riconosciuti dal Governo dello Stato di residenza su presentazione delle Lettere Patenti nelle quali e' indicata la sede e ha circoscrizione degli uffici alla cui direzione sono nominati. L'exequatur e' concesso senza spese e senza indugi ma puo' essere rifiutato e revocato per gravi motivi. Gli altri funzionari consolari sono autorizzati all'esercito delle loro funzioni su notifica della loro nomina. Tale autorizzazione non puo' essere rifiutata o revocata che per gravi motivi.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art4 · fonte su Normattiva