1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "Art. 726-bis. - (Notifica diretta all'interessato). - 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorita' giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158. Art. 726-ter. - (Rogatoria proveniente da autorita' amministrativa straniera). - 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorita' amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2.

Testo vigente dal 8 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~art11 · fonte su Normattiva