1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria puo' essere eseguita secondo modalita' previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorita' giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalita' indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti. 5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, e' trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia".

Testo vigente dal 8 ottobre 2001

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 78/2004

    Questione inammissibile
    2 marzo 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 696, 727, comma 5-bis, e 729 del codice di procedura penale, come modificati dagli artt. 9, 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, e dell'art. 18 della stessa legge n. 367 del 2001, sollevata in riferimento agli artt. 10 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi per qualsiasi violazione delle norme della Convenzione europea in materia di assistenza giudiziaria, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 di detta Convenzione, contrastante con quella consuetudinaria. Infatti la medesima questione è già stata dichiarata manifestamente inammissibile con le ordinanze n. 315 e n. 487 del 2002 e n. 68 del 2003 - per aver il rimettente prospettato una questione di mera interpretazione, senza avere neanche preventivamente verificato se potessero adottarsi differenti interpretazioni, già emerse nella giurisprudenza di merito - e l'ordinanza di rimessione, emessa in data anteriore alle citate decisioni, non contiene profili nuovi, o comunque, argomentazioni tali che possano condurre a conclusioni differenti.

    Art. 10 cost. · Art. 111 cost. · Art. 696 c.p.p. · Art. 729 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 315/2002

    Questione inammissibile
    4 luglio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 727, comma 5-bis, e 729 ['rectè: art. 729, commi 1 e 1-bis] cod. proc. pen., come modificati dagli articoli 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 e dell'art. 18 della stessa legge n. 367 del 2001, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi in violazione delle norme convenzionali in materia di assistenza giudiziaria, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria e, in deroga al principio del 'tempus regit actum', dispongono l'applicabilità delle nuove norme ai processi in corso. Infatti il rimettente prospetta una questione di mera interpretazione, senza avere neanche preventivamente verificato se potesso adottarsi differenti interpretazioni delle norme censurate, già emerse nella giurisprudenza di merito. - Principio consolidato nella giurisprudenza della Corte; v., 'ex plurimis', citata ordinanza n. 322/2001.

    Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 111 cost. · Art. 727 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~art12 · fonte su Normattiva