1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 204-bis. - (Comunicazioni dell'autorita' giudiziaria in tema di rogatoria). - 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorita' giudiziaria che la invia direttamente all'autorita' straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia".

Testo vigente dal 8 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~art15 · fonte su Normattiva