1. Dopo l'articolo 384 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 384-bis. - (Punibilita' dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). - I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana".

Testo vigente dal 8 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~art17 · fonte su Normattiva