Al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - (Corpi di spedizione all'estero) - Sino alla entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorche' in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato o dal momento dell'imbarco in nave o aeromobile ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui e' ad essi comunicata la destinazione alla spedizione. Limitatamente ai fatti connessi con le operazioni all'estero di cui al primo comma, la legge penale militare di guerra si applica anche al personale militare di comando e controllo e di supporto del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui e' ad esso comunicata l'assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio";
  • b)all'articolo 15, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna";
  • c)all'articolo 47, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: "Costituisce altresi' reato militare ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:
  • 1)la personalita' dello Stato;
  • 2)la pubblica amministrazione;
  • 3)l'amministrazione della giustizia;
  • 4)l'ordine pubblico;
  • 5)l'incolumita' pubblica;
  • 6)la fede pubblica;
  • 7)la moralita' pubblica e il buon costume;
  • 8)la persona;
  • 9)il patrimonio. Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero. Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare";
  • d)l'articolo 165 e' sostituito dal seguente: "Art. 165. - (Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati) - Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra";
  • e)dopo l'articolo 184 e' inserito il seguente: "Art. 184-bis. - (Cattura di ostaggi) - Il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali e' punito con la reclusione militare da due a dieci anni. La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di persone o cose. Se la violenza e' attuata si applica l'articolo 185";
  • f)all'articolo 185, primo comma, le parole: "fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a cinque anni";
  • g)dopo l'articolo 185 e' inserito il seguente: "Art. 185-bis. - (Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali) - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni";
  • h)gli articoli 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19, 20, 87, 155 e 183 sono abrogati;
  • i)la rubrica del Titolo II del libro primo e' sostituita dalla seguente: "(Comandante supremo)"; la rubrica dell'articolo 17 e' sostituita dalla seguente: "(Comandante supremo)"; alla rubrica dell'articolo 47 sono aggiunte, in fine, le parole: ". Reato militare ai fini del codice penale militare di guerra".

Testo vigente dal 2 febbraio 2002

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 402/2008

    Questione inammissibile
    5 dicembre 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 37 cod. pen. mil. di pace, 47, secondo comma, numero 2), cod. pen. mil. di guerra (aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c , della legge 31 gennaio 2002, n. 6), 314, secondo comma, e 323 cod. pen., censurato - in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. - nella parte in cui il citato art. 47, secondo comma, cod. pen. mil. guerra, prevede che costituiscano reati militari i delitti contro la pubblica amministrazione, e in particolare quelli di cui agli artt. 314, secondo comma, e 323 cod. pen., commessi da appartenenti alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare o in luogo militare, (ma) solo in caso di applicazione della legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace. Il rimettente richiede un intervento manipolativo finalizzato ad estendere anche al tempo di pace la portata della norma che definisce la giurisdizione penale dei Tribunali militari in tempo di guerra, ma tale intervento non determinerebbe il superamento della frammentazione della giurisdizione, essendo limitato solo ad alcune ipotesi di reato (i delitti di peculato d'uso e di abuso d'ufficio). In ogni caso, si tratta di un intervento precluso alla Corte e riservato alla discrezionalità del legislatore, sia per la sua portata sistematica, sia perchè incide in materia rimessa all'ampia discrezionalità del legislatore, sia infine perché la Costituzione non contiene alcuna clausola di riserva esclusiva di giurisdizione a favore dei tribunali militari in tempo di pace, né preclude al Parlamento di estendere la giurisdizione del giudice ordinario, quando sussistano interessi valutati non irragionevolmente come preminenti. - Sull'ampia discrezionalità del legislatore nella materia del riparto di giurisdizione e della composizione degli organi giudicanti, v., citate, ordinanze n. 22 e n. 287 del 2007, n. 301 del 2004, n. 204 del 2001. - Con riguardo ai reati militari contro la pubblica amministrazione v., citata, sentenza n. 298 del 1995, secondo cui «nello scegliere il tipo di illecito, militare o comune, il legislatore resta [...] libero, purché osservi il canone della ragionevolezza». - Nel senso che la scelta di sottrarre alcuni reati alla cognizione del giudice militare, riservandoli alla cognizione del giudice ordinario, in base al criterio «formalistico» di cui all'art. 37, cod. pen. mil. pace, rientra appieno nella discrezionalità del legislatore e non può reputarsi irragionevole, v., citate, sentenze n. 271 del 2000 e n. 81 del 1980.

    Art. 37 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost. · Art. 47 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2002-01-31;6~art2 · fonte su Normattiva