1. Le disposizioni processuali della presente legge si applicano ai procedimenti in corso che versano nella fase delle indagini preliminari ovvero nei quali e' in corso o deve aver luogo l'udienza preliminare. 2. Quando gli atti sono gia' stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento, in ogni stato e grado del giudizio l'eventuale causa di nullita' o di inutilizzabilita' deve essere rilevata dal giudice o eccepita entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nell'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria nei procedimenti in corso, a seguito della dichiarazione di inutilizzabilita' o di nullita' degli atti assunti mediante rogatoria, ritenga di doverli rinnovare, i termini di custodia cautelare possono essere sospesi con ordinanza appellabile ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura penale. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 304 del medesimo codice. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, nei processi per i reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, i termini di custodia cautelare sono sospesi per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ai sensi dell'articolo 304, comma 1, del medesimo codice. Restano fermi i limiti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale. 5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, il termine di prescrizione resta sospeso per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale.

Testo vigente dal 8 ottobre 2001

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~art18 · fonte su Normattiva