[1]Art. II ((Campo di applicazione (Ad art. 1 della Convenzione)

[2]1. La Convenzione e il presente Accordo si applicano anche ai procedimenti relativi a fatti punibili penalmente secondo il diritto di uno dei due Stati o di entrambi il cui perseguimento o le cui indagini sono di competenza di un'autorita' amministrativa, purche' sia prevista, durante la procedura, la possibilita' di investire un'autorita' giudiziaria competente in materia penale. 2. L'assistenza giudiziaria e' ugualmente concessa:

  • a)per la notifica di atti relativi all'esecuzione di una pena o di una misura, al recupero di una pena pecuniaria o al pagamento delle spese processuali;
  • b)per le procedure relative alla sospensione condizionale, all'esecuzione di una pena o di una misura, alla liberazione condizionale, al rinvio dell'inizio dell'esecuzione di una pena o di una misura o all'interruzione della loro esecuzione;
  • c)nei procedimenti di grazia;
  • d)nei procedimenti concernenti gli obblighi di riparazione per detenzione ingiustamente subita. 3. L'assistenza giudiziaria e' concessa anche qualora il procedimento riguardi fatti che costituiscono truffa in materia fiscale cosi' come definita dal diritto dello Stato richiesto.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artii · fonte su Normattiva