[1]Estradizione dei cittadini per reati di criminalita' organizzata, corruzione e riciclaggio

[2]1. L'estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sara' consentita, purche' siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per reati di criminalita' organizzata, corruzione e riciclaggio punibili, secondo le leggi di entrambe le Parti Contraenti, con una pena detentiva o con altra misura restrittiva della liberta' personale non inferiore nel massimo a quattro anni. 2. L'estradizione dei propri cittadini ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altra misura restrittiva della liberta' personale, sara' consentita, purche' siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per reati di criminalita' organizzata, corruzione e riciclaggio, quando per i suddetti reati e' stata inflitta la pena detentiva o altra misura restrittiva della liberta' personale non inferiore a 2 anni.

Testo vigente dal 19 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;87~accordo-sulla-convezione-13-dicembre-1957-art2 · fonte su Normattiva