[1]Estradizione dei cittadini per reati di criminalita' organizzata, corruzione e riciclaggio
[2]1. L'estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sara' consentita, purche' siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per reati di criminalita' organizzata, corruzione e riciclaggio punibili, secondo le leggi di entrambe le Parti Contraenti, con una pena detentiva o con altra misura restrittiva della liberta' personale non inferiore nel massimo a quattro anni. 2. L'estradizione dei propri cittadini ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o altra misura restrittiva della liberta' personale, sara' consentita, purche' siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per reati di criminalita' organizzata, corruzione e riciclaggio, quando per i suddetti reati e' stata inflitta la pena detentiva o altra misura restrittiva della liberta' personale non inferiore a 2 anni.
Testo vigente dal 19 agosto 2019
