Art. V ((Modalita' di esecuzione richieste (ad art. 3 della Convenzione) 1. Quando l'assistenza e' concessa, lo Stato richiesto fara' tutto il possibile per rispettare, ai fini dell'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, ogni modalita' espressamente indicata dallo Stato richiedente, sempre che quest'ultima non sia in conflitto con i principi del diritto dello Stato richiesto. 2. Qualora lo Stato richiedente indichi che l'esecuzione della richiesta e' urgente, esso ne illustra le ragioni in maniera adeguata. 3. Qualora alla richiesta non si possa dare, esecuzione in tutto o in parte, secondo le modalita' di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente. 4. In caso di particolare ritardo, l'autorita' competente dello Stato richiedente formula apposita istanza all'autorita' centrale dello Stato richiesto. Quest'ultima, se il ritardo e' ingiustificato, fara' tutto il possibile per accelerare l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. 5. Gli Stati possono accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta. 6. Se necessario, lo Stato richiedente puo' esigere che lo Stato richiesto mantenga riservata la domanda di assistenza e tutto quanto ad essa connesso, purche' cio' non sia in conflitto con i principi del diritto dello Stato richiesto.))
Testo vigente dal 11 ottobre 2001
