[1]Art. IV ((Utilizzazione delle informazioni (specialita')
[2]1. Le informazioni ottenute grazie all'assistenza non possono, nello Stato richiedente, ne' essere utilizzate a fini d'indagine ne' essere prodotte come mezzi di prova in qualsiasi procedura relativa a un reato per il quale l'assistenza e' esclusa. 2. Il divieto di utilizzare le informazioni ottenute si riferisce ai fatti che hanno per lo Stato richiesto natura politica, militare o fiscale. Un fatto ha natura fiscale quando appare volto a decurtare tributi fiscali o contravviene a misure di politica monetaria, commerciale o economica. Tale divieto e' altresi' esteso alle procedure amministrative di natura fiscale. Sono esclusi i casi di truffa fiscale ai sensi dell'articolo II, paragrafo 3 del presente Accordo. 3. E' subordinata all'autorizzazione dello Stato richiesto la trasmissione a uno Stato terzo delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.))
Testo vigente dal 11 ottobre 2001
