[1]Art. VII ((Diritto di pegno a vantaggio del fisco (Ad art. 3 della Convenzione)
[2]1. Lo Stato richiesto non si avvale del diritto di pegno doganale ne' di altre garanzie reali relative al diritto delle dogane o delle imposte, quando consegna gli oggetti rinunciando alla loro restituzione, a meno che il proprietario di tali oggetti, parte lesa del reato, non sia debitore anche lui dei diritti elusi.))
Testo vigente dal 11 ottobre 2001
