[1]Art. VIII ((Consegna di beni provenienti da un reato (Ad art. 3 della Convenzione)

[2]1. Oltre ai mezzi di prova, ai fascicoli (per la Svizzera: "agli inserti") o ai documenti indicati dall'art. 3 della Convenzione, possono essere consegnati allo Stato richiedente, in particolare al fine della restituzione alla parte lesa o della loro confisca, anche i beni provenienti da un reato come pure il prodotto della loro alienazione suscettibili di sequestro secondo il diritto dello Stato richiesto. 2. E' riservata qualsiasi pretesa, che non sia stata soddisfatta o garantita, avanzata su tali beni da una persona estranea al reato.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artviii · fonte su Normattiva