[1]Art. XIX ((Trattazione dei casi che riguardano piu' autorita'

[2]1. Nel caso in cui l'esecuzione di una domanda necessiti di indagini che coinvolgono piu' autorita', competenti dello Stato richiesto, tale domanda e' indirizzata all'autorita' centrale di quest'ultimo, la quale adotta tutte le misure previste dal diritto nazionale per assicurare una rapida esecuzione della domanda.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxix · fonte su Normattiva